ANTIRICICLAGGIO

La normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche) richiede l’acquisizione di ulteriori informazioni oltre a quelle anagrafiche già in possesso della Banca ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ciascun cliente è pertanto invitato, qualora non lo avesse già fatto, a prendere contatto con l’Agenzia dove sono accesi i suoi rapporti per verificare la completezza dei dati forniti. 

Inoltre si informa la spettabile clientela che, a seguito dell’emanazione della Legge di stabilità 2016, cambiano alcune disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Di seguito si riportano le principali novità, nonché un richiamo alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore che non hanno subito modifiche.

  1. Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore

    È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di Intermediari abilitati (banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

    A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il predetto divieto e la relativa soglia sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, alla cifra di 5.000.

  2. Assegni bancari, postali e circolari

    Resta fermo che tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 

    Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi. Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.pA.
    In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno. 

  3. Libretti al Portatore
    È ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore. Si rammenta che, ove esistenti, per tali libretti al portatore era previsto dalla normativa pro tempore vigente un obbligo di estinzione al 31 dicembre 2018.

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Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento a riguardo.